Sez. 3, Sentenza n. 3497 del 12/06/1984 (Rv. 435509 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN ALTRA CITTÀ - INCLUSIONE - RIOCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DURANTE LE FERIE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN ALTRA CITTÀ - INCLUSIONE - RIOCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DURANTE LE FERIE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 59 n. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che, per le locazioni abitative in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, consente il recesso del locatore quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile locato senza giustificato motivo - seppure non è necessaria la continua presenza del conduttore in tale immobile (permanendo la tutela dell'ulteriore durata del rapporto, voluta dal precedente art. 58, anche nel caso di saltuarie, ancorché non brevi, lontananze da esso), non può tuttavia ritenersi giustificata la mancata occupazione dell'alloggio nel caso di definitivo trasferimento in altra città, ed ancor più all'estero, per ragioni di lavoro, del conduttore e del suo nucleo familiare, dimostrando un siffatto comportamento il venir meno di ogni primaria esigenza abitativa nel luogo dove è sito l'immobile locato, pure se il conduttore ne usufruisca nei periodi di ferie e per la villeggiatura. (V 3407/83, mass n 428296; (V 3282/82, mass n 421243).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)