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Sez. 3, Sentenza n. 1676 del 07/04/1989 (Rv. 462433 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - IN GENERE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELLO IMMOBILE - ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462433-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - IN GENERE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELLO IMMOBILE - ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il locatore può esercitare il recesso previsto dall'art. 59 n. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per l'ipotesi che il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, quando le assenze del conduttore e dei suoi familiari esulino da quelle normali per necessità e gli Usi comuni e, se ripetute e di lunga durata, non siano giustificate da validi motivi e dimostrino il venir meno di ogni primaria esigenza abitativa nel luogo dove è sito lo immobile locato, ancorché il conduttore ne usufruisca nei periodi di ferie e per la villeggiatura. (nella specie la S.C., ribadendo il principio di cui sopra, ha confermato la pronuncia di accoglimento del recesso del locatore nei confronti di un conduttore che occupava l'immobile locato solo da aprile ad ottobre, giustificandosi con la Mancanza, nel suddetto alloggio, dell'impianto di riscaldamento). (V 4972/88, mass n 459793; (V 6338/85, mass n 443432; (V 3497/84, mass n 435509; (Conf 3407/83, mass n 428296; (Conf 3282/82, mass n 421243).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)