diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5891 del 12/12/1978 (Rv. 395713 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - CENSURA IN APPELLO SULLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL DEFERIMENTO DI ESSO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395713-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - CENSURA IN APPELLO SULLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL DEFERIMENTO DI ESSO - POTERI DEL GIUDICE DELL'APPELLO.*

Quando il giudizio di primo grado sia stato definito in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, investito della questione se ricorressero le condizioni per il deferimento del giuramento ad una delle parti, non puo revocarne discrezionalmente la ordinanza ammissiva o ammettere nuove prove in contrasto con il giuramento prestato, ma e tenuto a sottoporre a nuova valutazione lo intero materiale probatorio raccolto prima della delazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti legali per l'ammissione del giuramento e, se attraverso tale esame pervenga alla conclusione che gia prima del deferimento del giuramento erano stati acquisiti elementi sufficienti per la decisione della causa o che mancavano le prove a sostegno dell'assunto della parte alla quale il giuramento e stato deferito, deve decidere la controversia prescindendo dallo esito del giuramento prestato. (Conf 2134/75, mass n 375891; (Conf 326/75, mass n 373563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)