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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 14/04/1981 (Rv. 412978 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SUL PRESTATO GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412978-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SUL PRESTATO GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Quando il giudizio di primo grado sia stato definito in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, soltanto se investito della questione della sussistenza delle condizioni per il deferimento del giuramento ad una delle parti, e tenuto a sottoporre a nuova valutazione l'intero materiale probatorio raccolto prima della delazione, al fine di accertare la ricorrenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento, mentre, in Mancanza di censure sul punto, e vincolato dalle risultanze di tale mezzo istruttorio e, quindi, deve ritenere senz'altro provato il fatto che ne ha costituito l'oggetto. (V 5891/78, mass n 395713; (V 2134/75, mass n 375891; (V 326/75, mass n 373563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)