Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep. 26/09/2008) Rv. 240770 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Inquinamento elettromagnetico - Emissione d'onde elettromagnetiche - Mero superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione - Insufficienza - Prova della concreta idoneità delle emissioni a ledere o molestare persone - Necessità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/02/2001 num. 36, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 15, Decr. Minist. Ambiente 10/09/1998 num. 381, DPCM 08/07/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)