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Sez. 1, Sentenza n. 23066 del 14/03/2002 Cc. (dep. 14/06/2002) Rv. 221653 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissioni di onde elettromagnetiche generate da apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221653-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

È configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell'intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, né potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima norma e da quella del codice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36 art. 15, DPCM 02/11/1998 art. 381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)