Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 09/01/2009 Cc. (dep. 15/04/2009) Rv. 243430 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione d'onde elettromagnetiche - Mero superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione - Insufficienza - Prova della concreta idoneità a ledere o molestare persone - Necessità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è integrato non dal mero superamento, da provare in modo certo ed oggettivo, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma dalla idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone, da provarsi in modo certo ed obiettivo ed in concreto. (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36 art. 15, Decr. Minist. Ambiente 10/09/1998 num. 381, DPCM 08/07/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)