Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 20/03/2026 Cc. (dep. 09/04/2026) Rv. 289739-01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Determinazione della pena - Omessa indicazione dei criteri seguiti per gli aumenti a titolo di continuazione - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Condizioni - Indicazione del beneficio derivante dall'accoglimento dell'impugnazione - Necessità - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di determinazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione. (Nella specie, il ricorso contestava l'aumento di due mesi di reclusione, apportato a titolo di continuazione avendo riguardo a sette reati satellite, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati utili ragionevolmente ottenibili nel giudizio di rinvio in caso di suo accoglimento).
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)