Sez. 3, Sentenza n. 1254 del 17/04/1998 Cc. (dep. 15/06/1998) Rv. 211091 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Reato già perfezionato o consumato - Possibilità di disporre il sequestro preventivo - Sussistenza - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
La esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)