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Sez. L, Sentenza n. 2790 del 22/04/1983 (Rv. 427706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INDENNITÀ - SPETTANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INDENNITÀ - SPETTANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Non esistendo nell'ordinamento positivo il principio della cosidetta omnicomprensività della retribuzione, al fine di determinare la spettanza di una determinata indennità, specialmente se di carattere convenzionale e la sua computabilità ai fini della corresponsione di determinati emolumenti, occorre fare riferimento alle statuizioni dell'autonomia collettiva interpretate secondo i comuni canoni di ermeneutica contrattuale. (V 724/83, mass n 425467; (v58/83, mass n 424851; (V 1656/80, mass n 405256).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)