Sez. 4, Sentenza n. 6552 del 06/04/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216734 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Travisamento del fatto -Sindacato di legittimità - Limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto; costituisce infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se in sostanza il giudice di merito abbia fotografato correttamente la realtà. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione, accertato che le conclusioni di una consulenza tecnica effettuata in sede civile erano incontrovertibilmente tali da non ritenere provati i fatti posti a fondamento della condanna ha annullato la decisione del giudice di appello che, sulla base di tale consulenza e in riforma della sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato l'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)