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Sez. 4, Sentenza n. 40059 del 19/04/2005 Cc. (dep. 04/11/2005) Rv. 232439 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | Travisamento del fatto - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232439-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE

In tema di travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto, costituendo infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se, in sostanza, il giudice abbia fotografato correttamente la realtà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)