Sez. 6, Sentenza n. 33519 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234399 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI | Novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Travisamento della prova - Omessa considerazione di prova esistente - Vizi della motivazione - Esclusione - Violazione di norma processuale - Sussistenza - Rilevanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI
In tema di motivi di ricorso per cassazione, alla luce della novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali configurano, piuttosto che un vizio di motivazione o una violazione di un canone del ragionamento probatorio, un vizio per violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita, la cui rilevanza è legata al fatto che il travisamento e/o la mancata valutazione della prova esistente agli atti abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi di prova di per sé non ritenuti sufficienti a giustificare un identico convincimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)