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Sez. 3, Sentenza n. 4707 del 27/08/1984 (Rv. 436605 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 253/1950 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436605-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 253/1950 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La disposizione dell'art. 15, comma secondo, della legge 23 maggio 1950 n. 253, che esclude dalla proroga legale i contratti di locazione di immobili urbani pattuiti con durata almeno quadriennale, si applica anche ai contratti stipulati sotto il vigore di leggi vincolistiche successive, ed è continuata a rimanere applicabile anche per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495, poiché quest'ultima normativa dispose la proroga dei contratti in corso secondo la disciplina della legge fondamentale 23 maggio 1950 n. 253, alla quale la nuova legge di proroga necessariamente si riferì, con le sole modifiche o limitazioni risultanti dalle Disposizioni in essa contenute, tra le quali non sono rinvenibili presupposti diversi da quelli della precedente legislazione nella stessa materia. (Conf 5706/83, mass n 430607; (Conf 945/82, mass n 418800).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)