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Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 05/04/1990 (Rv. 466460 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) -- CANONE - BLOCCO DEL CANONE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466460-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) -- CANONE - BLOCCO DEL CANONE EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Con riferimento a contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo non assoggettato a proroga dalla legge 26 novembre 1969 n. 833, deve ritenersi operante il regime di blocco del canone disposto dall'art. 7 della predetta legge, atteso che esso era applicabile a tutti gli immobili adibiti ad uso professionale, commerciale o artigianale, a prescindere dalla soggezione o meno a proroga dei relativi contratti, con la conseguenza che deve ritenersi, ai sensi del successivo art. 8, la nullità della pattuizione dell'aumento del canone avvenuta in occasione del rinnovo del contratto ancorché per un periodo eccedente il quadriennio, non ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 15 della legge 23 maggio 1950 n. 253, giacché detta disposizione presuppone che, al momento del rinnovo, il contratto sia soggetto a proroga legale. (V 1131/86, mass n 444635; (V 5129/84, mass n 436918; (V 4707/84, mass n 436605; (V 4463/84, mass n 436362; (V 1925/81, mass n 412613; (V 3560/78, mass n 393059).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 7 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)