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Sez. 3, Sentenza n. 945 del 15/02/1982 (Rv. 418800 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA NORMATIVA DI BLOCCO.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418800-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE ALLA NORMATIVA DI BLOCCO.*

I contratti di locazione aventi durata almeno quadriennale, in forza dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 maggio 1950 n. 253, applicabile anche ai contratti stipulati sotto il vigore di leggi vincolistiche successive, restano sottratti, ancorché conclusi per sostituirne altri vincolati, alla normativa di blocco, sia per la durata, sia per l'entità del canone successivo alla convenzione; poiché le parti, ponendo in essere la fattispecie prevista dalla citata norma, manifestano in modo inequivoco la volontà di regolare il rapporto in base alla loro autonomia negoziale, nell'esplicazione della quale legittimamente possono, invece di stabilire un canone costante per tutto l'arco della più duratura locazione, modulare il canone stesso in misura progressiva, attraverso aumenti scaglionati nel tempo, attinendo siffatto scaglionamento non ad aumenti praticati nel corso del rapporto, ma a criteri di Determinazione del canone complessivo per il godimento pluriennale dell'immobile. (V 4800/81, mass n 415502; (V 613/81, mass n 411104; (V 3113/78, mass n 392566).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)