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Sez. 1, Sentenza n. 42815 del 06/05/2016 Cc. (dep. 10/10/2016) Rv. 268334 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di cui all'art. 4 bis legge n. 354 del 1975 - Mancata contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Desumibilità dalla sentenza di condanna - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268334-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In relazione ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, il Tribunale di sorveglianza non può, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, rivalutare la sentenza di condanna, ritenendo sostanzialmente esistente la circostanza aggravante e applicare il divieto di cui all'art. 4 bis, comma primo, ord. pen., se tale aggravante non sia stata formalmente contestata e riconosciuta come sussistente dal giudice della cognizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)