Sez. 1, Sentenza n. 26647 del 28/04/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290282-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Rilevanza ostativa dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, anche se non formalmente contestata - Sussistenza - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie, la detenzione domiciliare) in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen. opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pur se non formalmente contestata, sia ritenuta sussistente dal tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna o dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia riconosciuto l'identità del disegno criminoso con altri reati separatamente giudicati.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)