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Sez. 1, Sentenza n. 40043 del 05/07/2013 Cc. (dep. 26/09/2013) Rv. 257408 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Permesso premio - Condanna per "motivi di mafia" - Contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Necessità - Esclusione - Desumibilità - Ordinanza giudice esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257408-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici penitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, non sia stata formalmente contestata, ma sia verificata come sussistente attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna o, anche, della ordinanza del giudice della esecuzione ricognitiva dell'identità del disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)