Sez. 1, Sentenza n. 33565 del 21/05/2019 Cc. (dep. 24/07/2019) Rv. 276496 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Rilevanza ostativa dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, anche se non formalmente contestata - Sussistenza - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non sia stata oggetto di formale contestazione, ma sia stata ritenuta sussistente dal tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in tal caso, la disamina del giudice non può limitarsi ai soli dati formali concernenti la struttura dell'accusa, ma deve estendersi alle modalità di realizzazione dei delitti giudicati).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)