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Sez. U, Sentenza n. 58 del 10/03/2000 (Rv. 534731 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Foro relativo - Determinazione ex art. 5 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Rilevanza - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Necessità - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto a un determinato paese - Applicabilità - Fattispecie relativa a inadempimento delle obbligazioni di fornitore estero di macchinari industriali obbligato anche all'installazione e alla garanzia di idoneità e buon funzionamento.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534731-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

In relazione all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n. 804), secondo cui in materia contrattuale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può esser citato davanti al giudice di un altro Stato contraente, che sia qualificabile quale giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, questo luogo, come precisato dalla Corte di Giustizia della Comunità europea (sentenza 29 giugno 1994, in causa 288/92), va determinato in conformità con la legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito e, quindi, ove sia temporalmente applicabile la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984 n. 975), in base alla legge del paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (e ciò anche prima dell'abrogazione dell'art. 25, primo comma, disp. prel. cod. civ). (Nella specie, riguardo a un contratto di vendita di macchinari industriali prevedente a carico della ditta straniera fornitrice anche l'installazione mediante suoi tecnici presso lo stabilimento della ditta italiana e la garanzia di idoneità all'uso e di buon funzionamento, la S.C. ha ritenuto che il collegamento più stretto era con l'Italia; sulla base degli stessi elementi di fatto, essendo dedotto in giudizio l'inadempimento delle obbligazioni della ditta fornitrice in relazione a gravi difetti dei macchinari, la Corte, in applicazione dell'art. 1182 cod. civ., ha ritenuto - così pervenendo alla affermazione della giurisdizione italiana -, che il luogo di adempimento si identificava con gli stabilimenti dell'acquirente in Italia, dove doveva essere eseguito il montaggio e quindi lo stesso obbligo di consegna - esclusa invece la rilevanza della mera consegna al vettore in riferimento alla Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 n. 76, e all'art. 1510 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 19/06/1980 num. 4, Legge 18/12/1984 num. 975, Tratt. Internaz. 11/04/1980, Legge 11/12/1985 num. 765, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)