Sez. U, Sentenza n. 7714 del 06/08/1998 (Rv. 517804 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Soggetto domiciliato in uno Stato contraente - Facoltà di convenirlo in giudizio, in materia contrattuale, in altro Stato contraente - Condizioni - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Determinazione - Criterio - Riferimento al diritto internazionale privato del giudice adito - Necessità - Contratto di somministrazione fra una società italiana e una società avente sede in Spagna con patto di esclusiva in favore della prima - Controversia relativa al patto - Legge applicabile al rapporto - Criterio - Paese avente con il contratto il collegamento più stretto - Obbligo di non fare derivante dal patto - Individuazione dell'Italia come luogo di esecuzione dell'obbligo - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n. 804) come interpretato dalla Corte comunitaria con le sentenze n.12 e n.14 del 1976, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può esser citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità alla legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito. Pertanto ove fra una società italiana e una società avente sede in Spagna (Stato anch'esso ora aderente alla detta convenzione di Bruxelles)legate da un contratto di somministrazione si controverta circa la violazione da parte della somministrante spagnola di un patto di esclusiva accessorio al contratto, ed il rapporto fra le parti sia soggetto "ratione temporis" all'art. 4 della Convenzione di Roma 19 giugno 1980(resa esecutiva in Italia con legge 18 febbraio 1984, n. 987), al fine di individuare la legge ad esso applicabile va fatto riferimento alla legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, da identificarsi in siffatta ipotesi nell'Italia, postoché, dovendo tenersi conto della specifica obbligazione intorno alla quale le parti controvertono, è in tale paese che deve trovare esecuzione l'obbligazione di non fare derivante dal patto di esclusiva, con l'ulteriore conseguenza che il giudice italiano, in quanto, giudice del luogo dove l'obbligazione dedotta deve eseguirsi, è dotato di giurisdizione sulla detta controversia.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/02/1984 num. 975 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)