Sez. 1, Sentenza n. 6570 del 17/07/1997 (Rv. 506104 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debiti di valore - Obbligazioni da ingiustificato arricchimento - Danno da ritardato pagamento - Liquidazione mediante interessi - Commisurazione globale sulla somma rivalutata - Inammissibilità - Considerazione del progressivo incremento dei valori monetari - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Con riferimento a tutte le obbligazioni di valore - comprese in particolare quelle derivanti dalla disciplina sull'arricchimento senza causa - trova applicazione il principio che il danno da ritardo non può essere liquidato mediante interessi calcolati (a far tempo dalla data in cui il ritardo assume giuridica rilevanza) sulla somma liquidata alla stregua dei valori monetari del tempo della decisione, poiché, nel caso in cui il giudice adotti come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, è più limitativamente consentito calcolare tali interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma corrispondente al valore oggetto dell'obbligazione si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero a un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)