Sez. 3, Sentenza n. 6331 del 20/01/2006 Ud. (dep. 17/02/2006) Rv. 233486 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 - Verifica da parte del giudice dell'intero iter amministrativo previsto - Sospensione del procedimento penale in attesa dell'esaurimento della procedura amministrativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO
In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è legittima la concessione da parte del giudice del dibattimento, dopo la verifica della omessa comunicazione agli interessati della facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, di un termine per l'adempimento, sospendendo il processo, anche in assenza di richiesta del P.M. e in una fase di giudizio diversa da quella preliminare, poiché l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è subordinato oltre che all'adempimento tempestivo alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza anche al pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 19, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)