diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3671 del 30/11/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272454 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Adozione di modalità diverse da quelle prescritte dall'autorità di vigilanza - Ammissibilità - Effetti.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272454-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 19, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)