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Sez. 5, Ordinanza n. 6727 del 21/03/2007 (Rv. 596891 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Ente locale - Potere di rappresentanza processuale - Del dirigente dell'ufficio tributi o del titolare della posizione organizzativa di appartenenza di detto ufficio - Limiti - Dinanzi alle commissioni tributarie - Spettanza - Dinanzi alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596891-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 3 bis del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, inserito dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, nel prevedere, sostituendo - con efficacia anche nei giudizi pendenti - il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, si applica solo ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, soltanto ai quali evidentemente si riferisce l'art. 11, e non anche, pertanto, al ricorso per cassazione, cui si applicano, invece, esclusivamente le norme dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del citato d.lgs. n. 546 del 1992 e l'inesistenza, in tale d.lgs. di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 bis, Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)