diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8781 del 22/12/2000 Cc. (dep. 28/02/2001) Rv. 218189 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazione - Mancata trasmissione al giudice ed al tribunale del riesame - Causa di inutilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218189-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Qualora il pubblico ministero abbia omesso di trasmettere al giudice, (in sede di richiesta di una misura cautelare), ed ometta, quindi, di trasmettere al tribunale del riesame (ai sensi dell'art.309, comma 5, c.p.p.), copia dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, detta omissione, pur non determinando di per sè la perdita di efficacia della misura cautelare, costituisce violazione di un obbligo finalizzato a far sì che possa essere vagliata la legittimità e l'ammissibilità delle suddette intercettazioni, con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)