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Sez. 6, Sentenza n. 6 del 02/10/2003 Cc. (dep. 07/01/2004) Rv. 228860 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione al gip e al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche - Autonoma acquisizione da parte del giudice del riesame - Inutilizzabilità dei risultati - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228860-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare -, ove eccepita in sede di riesame, non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, quando detti decreti siano acquisiti autonomamente dal G.i.p. o anche successivamente dal Tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)