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Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006 (Rv. 586741 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 18 legge n. 765 del 1967 - Parcheggi realizzati in eccedenza - Conseguenza - Libera alienabilità e disponibilità dei relativi spazi edificati in eccedenza - Prova dell'insussistenza del relativo presupposto - Onere a carico dell'attore in quanto fatto costitutivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586741-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

L'obbligo previsto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 (introduttivo dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942) - secondo cui, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - si riferisce solo agli spazi che si trovino in detta proporzione con la costruzione e non ad altri eventuali ed ulteriori. Conseguentemente, una volta che siano stati riservati per parcheggi spazi nella predetta misura, ogni spazio ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o come autorimessa comune, ecc.) è completamente svincolato dalla richiamata disciplina (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi giuridici non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa speciale, per cui non può escludersi che detti spazi possano assumere, eventualmente, la natura di pertinenza alla stregua, però, dell'art. 817 cod. civ. . Naturalmente, la parte attrice, che chieda la tutela di un suo asserito diritto fondato sull'anzidetta normativa speciale (ovvero in base al ricordato art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dal citato art. 18 della legge n. 765 del 1967, al quale rinvia l'ultimo comma dell'art. 26 della successiva legge 28 febbraio 1985, n. 47), ha l'onere - trattandosi di un elemento costitutivo del suo prospettato diritto - di dedurre ed, inoltre, di provare che lo spazio (od il garage) oggetto della sua domanda rientra nella specificata proporzione e non costituisce, quindi, uno spazio ulteriore rispetto a quello adibito a parcheggio ai sensi della normativa medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)