Sez. L, Sentenza n. 1449 del 05/03/1986 (Rv. 444844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PERIODICHE E DIRITTO ALLA RENDITA - PRESCRIZIONE E DECORRENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONSEGUENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI RATEI COMPRESI NEL QUINQUENNIO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PERIODICHE E DIRITTO ALLA RENDITA - PRESCRIZIONE E DECORRENZA - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONSEGUENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AI RATEI COMPRESI NEL QUINQUENNIO - NECESSITÀ.*
Dall'insussistenza di un regime d'indisponibilità assoluta delle prestazioni economiche erogate dall'i.N.A.I.L. - le quali hanno natura indennitaria e risarcitoria, non assistenziale ed alimentare - e dalla natura unitaria del rapporto di rendita deriva la conseguenza che sia il diritto alle prestazioni periodiche sia quello alla rendita sono soggetti, ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., ad Estinzione per prescrizione, che, a norma del successivo art. 2935, comincia a decorrere dal giorno in cui il creditore avrebbe potuto percepire il primo rateo non riscosso ed ha durata quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 1 cod. civ., per i singoli ratei e durata decennale, in base al precedente art. 2946, per il diritto alla rendita. Pertanto, quando il creditore abbia lasciato trascorrere oltre dieci anni dal momento in cui avrebbe potuto percepire la prima rata, il diritto alla rendita rimane irrimediabilmente estinto per prescrizione, comportando il venir meno anche di quei ratei per i quali non sia ancora maturato il quinquennio. (V 5045/80, mass n 409736; (V 2197/78, mass n 391586; (V 517/66, mass n 321030; (Conf 5801/83, mass n 430665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)