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Sez. L, Sentenza n. 2197 del 06/05/1978 (Rv. 391586 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO A RENDITA PER INABILITA LAVORATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE NON LIQUIDATI - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA - CREDITO PER RATEI LIQUIDATI E NON RISCOSSI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391586-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO A RENDITA PER INABILITA LAVORATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - CREDITO PER RATEI DI PENSIONE NON LIQUIDATI - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA - CREDITO PER RATEI LIQUIDATI E NON RISCOSSI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA.*

Il diritto a rendita per inabilita lavorativa da infortunio sul lavoro, in quanto rivolto all'attuazione anche di finalita di interesse generale, e indisponibile, e, quindi, imprescrittibile, a norma dell'art 2934 secondo comma cod civ. prescrittibili sono invece i singoli crediti di contenuto patrimoniale che da detto diritto conseguono, e, in particolare, il credito per ratei di pensione non liquidati deve ritenersi soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art 2946 cod civ), con decorso dalla presentazione della domanda amministrativa, mentre quello per ratei liquidati e non riscossi a prescrizione quinquennale (art 2948 n 1 cod civ) dalla data delle rispettive scadenze. (V 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)