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Sez. 2, Sentenza n. 517 del 18/02/1966 (Rv. 321030 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RATA DI RENDITA DI INDENNITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO DOVUTA DALL'INAIL - TERMINI E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321030-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RATA DI RENDITA DI INDENNITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO DOVUTA DALL'INAIL - TERMINI E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

In tema di assicurazioni obbligatorie -nella specie, infortuni sul lavoro-, l'inadempimento di una singola prestazione periodica della rendita da inizio tanto alla prescrizione quinquennale - che e propria delle prestazioni periodiche -art. 2948 cod.civ.- - quanto all'ordinaria prescrizione decennale, che colpisce il rapporto nella sua unita. Di conseguenza, quando il creditore abbia lasciato trascorrere oltre dieci anni dal momento in cui avrebbe dovuto percepire la prima rata di rendita, il diritto a questa rimane irrimediabilmente estinto per prescrizione, travolgendo con se anche quei ratei per i quali non si sia ancora maturato il quinquennio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)