Sez. 1, Sentenza n. 9499 del 28/06/2002 (Rv. 555462 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione ex art. 13, secondo comma, D.Lgs. n. 286/1998 - Carattere vincolato - Valutazione di legittimità - Ambito - Conferma del decreto per motivi diversi da quelli dichiarati - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lettere a), b) e c) dell'art. 13, secondo comma, D.Lgs. cit., sì da indurre a ritenere che l'atto espulsivo sia a carattere vincolato. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, disposta l'espulsione dello straniero per essersi questo sottratto ai controlli di frontiera e verificata l'insussistenza, in fatto, di tale ipotesi, non poteva l'espulsione essere confermata dal giudice per il diverso motivo, non contestato, della mancanza del permesso di soggiorno).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)