Sez. L, Sentenza n. 1969 del 29/03/1982 (Rv. 419818 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - QUESTIONE RELATIVA - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO IN APPELLO SULLA BASE DI ALTRO MATERIALE PROBATORIO - DEDUZIONE DI DETTA QUESTIONE IN CASSAZIONE - ININFLUENZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - QUESTIONE RELATIVA - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO IN APPELLO SULLA BASE DI ALTRO MATERIALE PROBATORIO - DEDUZIONE DI DETTA QUESTIONE IN CASSAZIONE - ININFLUENZA.*
La questione dell'ammissibilità o meno del giuramento suppletorio, deferito dal giudice di primo grado, è irrilevante, in Sede di legittimità, qualora il giudice di appello, procedendo alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, abbia ritenuto tale materiale idoneo alla decisione della lite e abbia quindi definito la stessa prescindendo dall'esito del prestato giuramento. (V 1252/81, mass n 411831; (V 3541/79, mass n 399953; (V 5891/78, mass n 395713; (V 5362/77, mass n 389026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)