Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 04/03/1981 (Rv. 411831 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIVALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO - DECISIONE PRESCINDENTE DAL PRESTATO GIURAMENTO - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIVALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO - DECISIONE PRESCINDENTE DAL PRESTATO GIURAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Il giudice d'appello, allorche la controversia sia stata in primo grado risolta in base a giuramento suppletorio, puo procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti fossero di per se idonei alla decisione, puo definire la lite prescindendo dall'esito del prestato giuramento. (V 3541/79, mass n 399953; (V 5891/78 mass n 395713; (V 5362/77, mass n 389026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)