Sez. 6 - , Sentenza n. 13568 del 29/11/2019 Cc. (dep. 04/05/2020) Rv. 278840 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazioni a catena – Associazione di tipo mafioso – Contestazione "chiusa" - Stato detentivo – Permanenza – Presunzione relativa della partecipazione – Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della perdurante affiliazione deve essere tanto più rigorosa ove la data di consumazione del reato associativo sia genericamente indicata, senza nessun riferimento alle condotte degli associati, sicché, ai fini della retrodatazione, occorre verificare con riferimento al singolo indagato l'effettiva persistenza della partecipazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)