Sez. 2, Sentenza n. 18269 del 15/01/2013 Ud. (dep. 22/04/2013) Rv. 255752 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Omessa presentazione della nota spese e delle conclusioni scritte nel giudizio di appello - Revoca implicita della costituzione di parte civile - Esclusione - Liquidazione delle spese - Condizioni.
PARTE CIVILE - SPESE
La mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata proposta, ancorché genericamente e oralmente, in quanto l'art. 153 disp.att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)