Sez. 3, Sentenza n. 8552 del 23/01/2002 Ud. (dep. 04/03/2002) Rv. 221262 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Proposizione della richiesta di rifusione - Omessa presentazione della nota spese - Liquidazione in base alla tariffa forense anche per le spese vive - Possibilità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria - stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta - una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)