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Sez. 3, Sentenza n. 814 del 27/01/1997 (Rv. 502064 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Sostanza emoderivata destinata alla preparazione di un farmaco da iniettare - Attività pericolosa - Sussistenza - Danni a terzi - Responsabilità solidale con il produttore finale - Configurabilità - Omessa verifica da parte di quest'ultimo in via autonoma, dell'innocuità del prodotto - Causa da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso - Esclusione - Prova liberatoria - Oggetto.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502064-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

È da ritenere esercente un'attività pericolosa colui che produce una sostanza potenzialmente lesiva - nella specie emoderivata - da utilizzare per comporre un farmaco destinato ad essere iniettato nell'organismo umano; pertanto ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. egli è responsabile in solido con il produttore finale dei danni derivati dall'uso del medicinale - e pur se questi abbia omesso di verificarne l'innocuità, perché tale causa prossima non ha efficienza causale autonoma per la produzione dell'evento - salvo che provi di aver impiegato ogni cura e misura secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti, atte ad impedirlo (nella specie ricerca del virus con il metodo RIA).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)