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Sez. 3 - , Sentenza n. 51014 del 15/06/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274305 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Concessione subordinata alla demolizione dell'opera abusiva - Necessità di specifica motivazione in relazione al giudizio prognostico - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274305-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, attesa la persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto. (In motivazione la Corte ha precisato che la discrezionalità che caratterizza il provvedimento di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. richiede l'assolvimento di un onere motivazionale sulla scelta di rafforzare la concretezza della statuizione accessoria e non sulle ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico previsto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., si ritenga necessario porre l'esecuzione della demolizione come condizione per la fruizione del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 39 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)