Sez. 7, Ordinanza n. 9847 del 25/11/2016 Cc. (dep. 28/02/2017) Rv. 269208 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Concessione subordinata alla demolizione dell'opera abusiva - Necessità di specifica motivazione - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)