Sez. 3 - , Sentenza n. 16157 del 26/02/2019 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 275402 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Concessione subordinata alla demolizione dell'opera abusiva - Necessità di specifica motivazione - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)