Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 20/02/1992 (Rv. 475834 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca | Revoca dell'amministratore di un edificio in condominio - Decreti del giudice ordinario emessi in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca
I decreti del giudice ordinario, emessi in sede di reclamo in ordine alla revoca dell'amministratore di un edificio in condominio, ai sensi dell'art. 1129 comma terzo cod. civ., hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, che non hanno attitudine a produrre effetti di giudicato sul piano processuale e sostanziale, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazioni (art. 742 cod. proc. civ.). Conseguentemente, avverso tali provvedimenti non è dato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma secondo della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)