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Sez. 2, Sentenza n. 14101 del 03/08/2012 (Rv. 623557 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio al giudice di appello - Giudizio di rinvio - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Impossibilità di precedente deposito per causa di forza maggiore - Necessità.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623557-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio in grado d'appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, si possono produrre nuovi documenti che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)