Sez. 2, Sentenza n. 14101 del 03/08/2012 (Rv. 623557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio al giudice di appello - Giudizio di rinvio - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Impossibilità di precedente deposito per causa di forza maggiore - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio in grado d'appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, si possono produrre nuovi documenti che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)