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Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 13/02/2002 (Rv. 552259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di nullità del solo atto conclusivo del giudizio di appello - Giudizio di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, allorché la corte di cassazione abbia dichiarato la nullità della sentenza di appello in quanto priva di sottoscrizione, e dunque non abbia posto nel nulla tutto il giudizio di appello svoltosi fino al momento della decisione (in virtù del principio stabilito dall'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti), il giudice è investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)