Sez. 1, Sentenza n. 23380 del 16/12/2004 (Rv. 578468 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Carattere cosiddetto "chiuso" - Conseguenze - Nuove attività assertive e probatorie - Divieto - Portata - Istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado o in appello e già disconosciuta - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Nel giudizio di rinvio, caratterizzato dall'essere un processo "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, è inibita alle parti ogni nuova attività, istruttoria od assertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni della Corte, e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile la proposizione, per la prima volta, dell'istanza di verificazione di una scrittura privata prodotta in primo grado e già disconosciuta in grado di appello, anche se, in quest'ultimo, era stata dibattuta l'ammissibilità del disconoscimento (nella specie, in applicazione di siffatto principio, la Corte ha confermato la sentenza resa nel giudizio di rinvio che, ritenuta inammissibile l'istanza di verificazione, aveva escluso che la stessa integrasse una rinuncia all'eccezione di decadenza, per tardività, dal disconoscimento della scrittura privata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)