Sez. 1, Sentenza n. 8433 del 25/08/1998 (Rv. 518353 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regime transitorio - Istanza per la fissazione di udienza - Estinzione del processo in caso di mancata presentazione dell'istanza - Ordinanza presidenziale di estinzione - Reclamo - Termini - Decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non si rende applicabile in relazione al reclamo avverso un'ordinanza presidenziale di estinzione del processo tributario, assunta ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, per la mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza, il termine annuale di decadenza previsto, per le impugnazioni, dall'art. 327 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)