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Sez. 1, Sentenza n. 7289 del 07/08/1997 (Rv. 506514 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie - Termine annuale di decadenza ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Disciplina dell'impugnazione da parte del contumace involontario ex secondo comma dello stesso articolo - Applicabilità - Mancata comunicazione da parte del ricorrente alla commissione tributaria delle variazioni di residenza o domicilio intervenute in corso di causa - Notifiche degli atti presso la segreteria della commissione - Legittimità - Conseguenze - Comunicazione presso la suddetta segreteria dell'avvenuto deposito della decisione - Termine annuale ex art. 327 primo comma - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506514-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, trova applicazione in tema di impugnazioni il termine annuale di decadenza (prolungato dal periodo di sospensione feriale dei termini) previsto dal primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. e decorrente dalla data di pubblicazione della decisione impugnanda indipendentemente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito e trova altresì applicazione, pur con i necessari adattamenti, la disciplina contenuta nel secondo comma di detto articolo circa l'eccezionale superamento del termine di cui al primo comma in favore del cosiddetto contumace involontario. A quest'ultima disciplina di eccezione è peraltro estranea l'ipotesi in cui il contribuente, ricorrente alla Commissione tributaria di secondo grado, abbia omesso di comunicare nel corso del relativo giudizio le successive variazioni dei dati relativi alla propria residenza o al proprio domicilio, giacché in tal caso la notifica degli atti del procedimento, ivi compresa quello dell'avviso di deposito della decisione impugnanda è legittimamente eseguita - senza che ciò comporti un rilevante o insuperabile ostacolo all'esercizio del diritto di difesa - presso la segreteria della commissione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)