diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26642 del 04/05/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229874 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività bancaria - Elemento oggettivo - Fattispecie: società cooperativa.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229874-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Costituisce esercizio abusivo di attività bancaria (art. 131 D.Lgs. n. 385 del 1993), l'attività - posta in essere da una società cooperativa, in assenza della autorizzazione della Banca d'Italia - di raccolta del risparmio, realizzata sotto forma di depositi da parte dei soci, e di erogazione di mutui in forma generalizzata, effettuata contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della domanda di ammissione, senza rispettare le modalità previste dallo statuto, essendo irrilevante, a tal fine, il fatto della mancata circolazione di assegni, posto che l'attività bancaria veniva effettuata con il rilascio di libretti di risparmio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)