Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 14/12/2001 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227308 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Elementi costitutivi.
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Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (esercizio abusivo dell'attività finanziaria) è sufficiente l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone. Infatti il reato non non richiede per il suo perfezionamento né l'abitualità né che l'offerta sia rivolta al pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)